Onorevoli Colleghi! - A soli due anni dall'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 sul riassetto del sistema radiotelevisivo e dall'emanazione del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il testo unico della radiotelevisione, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente in materia, al fine di prevedere un'apposita disciplina che regoli la transizione al digitale, evitando la riproposizione, anche nella nuova tecnologia trasmissiva, dell'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico. Tutto ciò nel pieno rispetto della scadenza del 2012, entro la quale, secondo quanto stabilito in sede europea, dovrà avere luogo la definitiva conversione del sistema televisivo da analogico a digitale, il cosiddetto switch off. Il provvedimento intende altresì dare soluzione alle questioni poste dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora del 19 luglio 2006, con la quale all'Italia è stato ingiunto di modificare la legislazione in materia, e segnatamente la legge n. 112 del 2004, la cosiddetta «legge Gasparri», nelle parti in cui la stessa risulta incompatibile con le disposizioni dell'ordinamento comunitario.
      A fronte di questi ambiziosi obiettivi normativi, le Commissioni riunite VII e IX hanno ritenuto opportuno procedere ad una approfondita attività istruttoria, che è stata avviata subito dopo lo svolgimento, nella seduta del 24 gennaio 2007, delle due relazioni introduttive da parte dei relatori. In pari data, infatti, previo nulla osta del Presidente del Camera, le Commissioni hanno deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento. Nel corso di tale attività istruttoria, alla quale sono state complessivamente dedicate dieci sedute, sono state svolte le audizioni di cinquantasei soggetti, tra i quali il Ministro delle comunicazioni e i rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province italiane (UPI), dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di AUDITEL, di operatori radiotelevisivi, anche locali, di operatori del settore pubblicitario, di operatori del settore delle telecomunicazioni, di produttori televisivi, di lavoratori del settore radiotelevisivo, di editori e giornalisti e di associazioni di consumatori. Va in proposito riconosciuto che tutti i soggetti auditi hanno fornito contributi importanti, in termini di dati e informazioni, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni. Anche sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'indagine, le Commissioni hanno poi proceduto alla fase di esame degli articoli, apportando diverse modifiche al testo originario presentato dal Governo.
      Passando quindi all'illustrazione puntuale delle norme recate dal provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente, si rileva che l'articolo 1 individua i principi generali ai quali deve essere ispirata la disciplina del sistema radiotelevisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza. Nell'ambito di tali principi sono ricompresi la più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, la tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti,

 

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la previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Le Commissioni hanno altresì previsto che la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo sia informata anche alla promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico.
      Quanto più specificamente alla durata della fase di transizione, l'originaria stesura del provvedimento presentato dal Governo faceva riferimento alla data del 30 novembre 2012, quale termine finale (switch off) di tale operazione, differendo pertanto di circa quattro anni la scadenza prevista per il 31 dicembre 2008 dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2001. Nelle more dell'esame del provvedimento in sede referente, tuttavia, tale ultimo termine è stato già differito al 31 dicembre 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Di tale circostanza le Commissioni non hanno potuto che prendere atto e, anche accogliendo un'apposita condizione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione, hanno conseguentemente adeguato a tale nuova scadenza la data ultima per lo switch off prevista nella versione iniziale dell'articolato. L'articolo 2 traduce in norma di legge gli obiettivi di concorrenza e pluralismo richiamati dall'articolo 1, prevedendo, al comma 1, che - nella fase transitoria del passaggio alla tecnologia digitale - il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al limite antitrust fissato al 45 per cento dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo, costituisca posizione dominante ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione. Il valore complessivo dei ricavi pubblicitari nel settore televisivo è determinato avendo come riferimento le trasmissioni via etere terrestre - sia in tecnologia analogica che in tecnologia digitale - nonché le trasmissioni irradiate via satellite e via cavo. La costituzione della posizione dominante nel mercato televisivo in caso di superamento del limite antitrust sulla raccolta pubblicitaria - da verificare tenendo in considerazione anche i soggetti controllati o collegati - è configurabile fino alla data dello switch off del 31 dicembre 2012 «e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale».
      Il comma 2 del medesimo articolo 2 delinea quindi la procedura di verifica del superamento del limite antitrust sulla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, anche attraverso i dati relativi all'informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, l'Autorità indica i soggetti che nell'anno solare precedente hanno superato il limite del 45 per cento della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo. Le Commissioni riunite VII e IX sono intervenute a modificare tale disposizione, sia al fine di prevedere che l'indicazione dei soggetti in posizione dominante avvenga previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e sia disponendo che, in fase di prima applicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proceda a tale verifica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
      Il comma 3 dispone poi che, nell'anno solare successivo all'accertamento, i soggetti individuati come «dominanti» sono tenuti a trasmettere pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Si tratta di una riduzione dell'affollamento orario del 2 per cento rispetto al limite massimo attualmente consentito dall'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione per le emittenti diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. Nel testo presentato dal Governo l'unica eccezione all'applicazione di tale sanzione era riferita ai soggetti che, all'esito dell'accertamento, provvedono a trasferire su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite VII e IX hanno invece
 

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ampliato la possibilità di deroga, prevedendola anche in favore dei soggetti che cessano la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.
      È stato altresì introdotto il nuovo comma 4, ai sensi del quale le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenuti a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologia di offerte speciali, sconti e promozioni. Sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e sull'eventuale esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      Il comma 5 apporta una modifica al comma 2 dell'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione, recante i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari delle trasmissioni delle emittenti televisive in ambito nazionale diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. In particolare si sostituisce la parola spot con la parola «messaggi», al fine di includere anche le telepromozioni nel calcolo dell'affollamento. Si ritorna in tal modo all'originario contenuto dell'articolo 8, comma 7, della legge n. 223 del 1990, ripristinando la situazione normativa previgente all'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004.
      Il comma 6 introduce un ulteriore periodo al comma 8 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, volto ad includere nella base di calcolo del limite antitrust del 20 per cento dei programmi irradiabili nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, anche i programmi in tecnica digitale ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che tali programmi raggiungano il limite di copertura del 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio. Ciò indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione, come hanno inteso precisare le Commissioni riunite VII e IX con un'apposita modifica.
      I successivi commi 7, 8 e 9 sono stati introdotti dalle Commissioni e prevedono, ripettivamente, le modalità di cessione o assegnazione delle risorse frequenziali liberate dagli operatori in posizione dominante, il riesame della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS in materia di rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti, nonchè l'impossibilità, per i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale, di differenziare dati e servizi digitali sul territorio. Infine, il comma 10, anch'esso introdotto dalle Commissioni riunite VII e IX, novella il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di estendere a tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni (precedentemente denominato «sistema integrato delle comunicazioni»), e non soltanto a quelli tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), il divieto di conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del citato settore delle comunicazioni.
      L'articolo 3 reca disposizioni in materia di gestione efficiente dello spettro radioelettrico che tengono conto delle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra e che costituiscono una risposta puntuale ai rilievi contenuti nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
      In particolare, il comma 1, nella sua originaria stesura, prevedeva la liberazione e la restituzione, entro dodici mesi, delle frequenze televisive utilizzate per la trasmissione in tecnica analogica che risultino non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio. L'intervento emendativo delle Commissioni ha eliminato il parametro del mancato coordinamento a livello internazionale, riducendo nel contempo al 95 per cento il
 

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limite minimo di ridondanza in corrispondenza del quale scatta l'obbligo di restituzione delle frequenze, adempimento ora da compiere entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina. Le Commissioni hanno anche inteso specificare, in forza del nuovo comma 2, che il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolati deve avvenire nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. Si tratta, in particolare, di una procedura che prevede la previa notifica al Ministero delle comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'intenzione di procedere al predetto trasferimento e il conseguente nulla osta da parte del Ministero, al quale è comunque consentito apporre specifiche condizioni allo svolgimento dell'operazione.
      Il comma 3 prevede che - entro tre mesi - i soggetti titolari di più di due emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Tale trasferimento è finalizzato a favorire la transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale in un'ottica di tutela del pluralismo, apertura del mercato e uso efficiente dello spettro elettromagnetico.
      Ai sensi del comma 4, entro i tre mesi successivi alla data di presentazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva il progetto, da redigere in conformità ai parametri previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra.
      Le Commissioni hanno previsto, nell'ambito del nuovo comma 5, che il predetto progetto deve prevedere preliminarmente l'utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale e che le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato in proposito disposto che, preliminarmente, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nonché i diritti acquisiti dalle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.
      Il nuovo comma 6, sempre introdotto dalle Commissioni in sede referente, ha poi imposto in capo ai predetti soggetti l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
      Il comma 7, nel testo modificato dalle Commissioni, prevede che, a seguito dell'approvazione del progetto, e comunque entro sei mesi dal decorso del termine previsto per la sua presentazione, i soggetti titolari di più di due emittenti su frequenze terrestri in tecnica analogica trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su piattaforma digitale.
      Il comma 8 prevede che le frequenze liberate dal trasferimento e acquisite per la sperimentazione in tecnica digitale ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2001 siano cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, a soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta pubblica che è predisposta e pubblicata in conformità a criteri e modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per le frequenze residue e per quelle comunque acquisite con modalità diverse, il medesimo comma 8 ne dispone
 

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la restituzione al Ministero delle comunicazioni, che le riassegna, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura e riservando quote in favore dell'emittenza locale. A tale ultimo proposito, le Commissioni hanno precisato che tale quota di riserva deve essere pari ad un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP - Emitted Radiation Power).
      Con il comma 9 ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica non è consentito ricorrere al cosiddetto «trading delle frequenze», di cui all'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, e quindi acquisire per la sperimentazione digitale impianti o rami d'azienda. Tale possibilità rimane invece esperibile non soltanto per tutte le altre aziende che comunque esercitano l'attività di radiodiffusione, ma anche per gli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale necessaria per l'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Con tale estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, il provvedimento ha inteso dare soluzione ad una delle questioni poste dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora del 19 luglio 2006, che aveva lamentato come il già richiamato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 non consentisse alle aziende che attualmente non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale.
      Il comma 10 prevede che, entro il 31 dicembre 2012, e comunque alla data della completa conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale, abbia luogo la separazione societaria dei soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgano anche l'attività di operatore di rete (i cosiddetti operatori integrati verticalmente). In realtà tale disposizione dà attuazione ad uno dei principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza indicati all'articolo 5 del testo unico sulla radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.
      Il comma 11 stabilisce che, a partire dalla data di switch off, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possano utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, da calcolare non soltanto sulla base del data-base delle frequenze, ma anche in relazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, e che la medesima Autorità è chiamata ad adeguare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
      Il comma 12 stabilisce che, qualora un fornitore di contenuti «prima della completa conversione delle reti televisive» disponga di una quota di capacità trasmissiva eccedente il 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, tale parte eccedente è ceduta a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità eccedente il limite del 20 per cento non ceduta a terzi secondo la procedura sopra indicata rientra nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.
      Le Commissioni hanno introdotto il nuovo comma 13, ai sensi del quale l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 23, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché gli articoli 15, comma 4, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché, in quanto non compatibile, l'articolo 38 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. Si tratta, anche in questo caso, del recepimento di
 

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una delle prescrizioni richieste dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione.
      Il comma 14, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle Commissioni, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone ai soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso all'esito delle procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, l'obbligo di offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo e della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare e non lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, concernenti, in particolare, gli obblighi in materia di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile, di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. Sempre con riferimento all'articolo 3, le Commissioni hanno introdotto i commi 15, 16, 17, 18 e 19. In particolare, il nuovo comma 15 dispone che, dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale, risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario. La relativa autorizzazione è rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, previa verifica della disponibilità della risorsa e della sua compatibilità con il quadro radioelettrico esistente e previa individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale riassegnazione di analoga risorsa in digitale dopo lo switch off analogico. Si precisa altresì che le frequenze utilizzate non possono ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti, è vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione e non possono del pari essere ceduti spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali, mentre si applicheranno le norme della cosiddetta par condicio per le emittenti commerciali.
      Il nuovo comma 16 dispone che all'emittenza televisiva in ambito locale venga riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP - Emitted Radiation Power).
      Con il nuovo comma 17 si consente alle emittenti televisive locali l'accesso alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66 del 2001, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      Sempre con riferimento alle emittenti televisive in ambito locale, il nuovo comma 18 riserva alle medesime, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'audience nel minuto medio ed alla presintonizzazione esistente. Il nuovo comma 19 prevede quindi che il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti e tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea, nonché dell'esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attiva in
 

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ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all'accesso dei contenuti.
      Le Commissioni hanno poi introdotto il nuovo articolo 4, recante la delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, uno o più decreti legislativi, per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee. È stata altresì prevista la possibilità di emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi. La finalità di tale disposizione consiste nella promozione, diffusione e distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico. Tra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad informarsi ai fini dell'esercizio della delega, si segnalano, tra gli altri, il riconoscimento del valore culturale delle opere europee e, in tale ambito, il ruolo particolare dei produttori indipendenti, alla cui attività va pertanto assicurato un adeguato sostegno, anche di tipo economico. Agli stessi produttori indipendenti spetta la titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva con limitazioni temporali ai diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive. Si riconoscono altresì il diritto dell'emittenza locale alla diffusione o distribuzione delle opere europee, nonché l'esigenza di estendere gli obblighi di programmazione attuali a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, di destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti. Tra gli altri criteri direttivi recati dalla disposizione vi è la previsione della titolarità dei produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari, l'obbligo di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la previsione della titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato, la possibilità di vendere e acquistare diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti, consentendo in particolare la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva alla prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali.
      È stato poi introdotto il nuovo articolo 5, recante misure di tutela dell'emittenza televisiva locale. In proposito, il comma 1 prevede che, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, mentre il comma 2 stabilisce che le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale. I commi 3 e 4 dispongono poi, rispettivamente, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 38 e del comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      L'articolo 6, dopo avere statuito, al comma 1, che l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione, da svolgere tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti nel settore radiofonico e
 

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televisivo, al comma 2 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione. Nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad informare lo schema di decreto legislativo, si fa riferimento alle esigenze di favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni, di garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, e di assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi. In proposito, le Commissioni hanno inteso specificare che, oltre a tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, occorre altresì considerare il loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, nonché le abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico. Si è inoltre precisato che deve essere assicurata l'interoperabilità dei rilevatori elettronici (meter) rispetto a tutte le tecnologie digitali. Le Commissioni hanno poi previsto, quale ulteriore criterio direttivo della delega, che la rilevazione degli indici di ascolto sia disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.
      Si è peraltro introdotta, al comma 3, la previsione che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate. Ai sensi del comma 4, ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si tratta, rispettivamente, dell'applicazione delle pene previste dall'articolo 2621 del codice civile nei confronti dei soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, nonché dell'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni a carico dei soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità. Il nuovo comma 5 del medesimo articolo 6 dispone, infine, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di rilevazione degli indici di ascolto sia abrogato l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, disposizione che attualmente regola l'operato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tale materia. L'articolo 7, comma 1, attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame e di applicare le sanzioni previste in caso di violazione delle stesse sulla base delle procedure stabilite nel regolamento dell'Autorità previsto dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione e adottato con delibera 136/06/CONS del 5 aprile 2006.
      In particolare, il comma 2 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente alla notifica della contestazione, in caso di mancato rispetto del limite di affollamento pubblicitario orario del 16 per cento, previsto dall'articolo 2, comma 3, per i soggetti che conseguano nella fase di transizione alla tecnologia digitale ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo e non abbiano trasferito su una diversa piattaforma
 

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trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica. Identica sanzione si applica in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, con riferimento, pertanto, alla mancata restituzione delle frequenze televisive in tecnica analogica non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 95 per cento del proprio bacino, alla non avvenuta liberazione delle frequenze a seguito del trasferimento su piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale dei palinsesti eccedenti la seconda emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, al non rispetto della limitazione del «trading delle frequenze» ai soggetti titolari di non più di due emittenti televisive in ambito nazionale di frequenze terrestri in tecnica analogica, alla mancata estensione a qualunque soggetto in possesso dei requisiti per l'autorizzazione generale all'attività di operatore di rete della possibilità di accedere ai trasferimenti di impianti per la diffusione in tecnica digitale, alla non avvenuta separazione societaria fra fornitore di contenuti e operatore di rete dalla data dello switch off, al superamento del limite del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva per i fornitori di contenuto e, infine, al mancato accesso alle infrastrutture a banda larga.
      Le Commissioni hanno inoltre previsto che le somme eccedenti, pari quindi alla differenza tra il lucro derivante dall'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e l'importo della sanzione irrogata, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.5, capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
      Il comma 3 prevede poi che, in caso di reiterazione della violazione successivamente all'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria, l'Autorità disponga, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
      Il comma 4 prevede che, qualora la violazione persista successivamente alla sospensione dell'attività, l'Autorità possa disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
      Il comma 5 dispone invece che chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 6, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
      Le Commissioni hanno poi introdotto il nuovo comma 6, che novella il comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di elevare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al responsabile del procedimento nominato dalle amministrazioni pubbliche per l'attuazione delle disposizioni sui vincoli di destinazione delle somme impiegate dalle amministrazioni stesse per finalità di comunicazione istituzionale.
      Nell'ambito dell'esame in sede referente, le Commissioni hanno quindi introdotto il nuovo articolo 8, ai sensi del quale si dispone che le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. L'applicazione di tale principio è quindi rimessa alle direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
      L'articolo 9 reca alcune abrogazioni e modifiche al testo unico della radiotelevisione e alla legge n. 112 del 2004. In particolare, il comma 1 prevede - alla lettera a) - una modifica alla definizione di «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del testo unico, volta ad escludere da tale definizione il fornitore di pay per view. Ai sensi del testo unico, infatti, è fornitore di
 

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servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi.
      Correlata alla modifica di cui alla lettera a) è quella apportata dalla successiva lettera g) che, incidendo sull'articolo 31 del testo unico della radiotelevisione relativo all'attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato, sopprime il riferimento ivi recato alla pay per view.
      La lettera b) del comma 1 e il comma 3 intervengono, rispettivamente, sulla composizione e sulla definizione del sistema integrato delle comunicazioni. In particolare, sulla base del comma 3, la dizione di «sistema integrato delle comunicazioni» (cosiddetto SIC) presente all'articolo 2, comma 1, lettera l), del testo unico, che ne reca la definizione, e all'articolo 43 dello stesso testo unico, relativo alle posizioni dominanti in tale sistema, viene sostituita con quella di «settore delle comunicazioni», mentre la lettera b) del comma 1 incide sulla composizione dell'attuale sistema integrato delle comunicazioni, escludendo da esso «le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi», nonché, a seguito dell'attività emendativa delle Commissioni, il «cinema».
      Tali modifiche sono da correlarsi con quella recata dalla lettera e) del comma 1, che interviene sull'articolo 43, comma 10, del testo unico, relativo all'individuazione dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Ai sensi della lettera e), infatti, viene soppresso, al citato comma 10 dell'articolo 43, il riferimento ai ricavi derivanti dall'attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, a cui sembrano ricondursi le iniziative di comunicazione e di servizi espunte dal SIC. Anche su tale punto sono intervenute le Commissioni, espungendo dalla medesima disposizione le parole: «dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione al pubblico».
      La nuova lettera c) del comma 1 è stata introdotta dalle Commissioni al fine di modificare la definizione di «ambito locale televisivo», da ricondurre all'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale. Si è precisato altresì che l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini.
      La nuova lettera d) del comma 1, sempre introdotta dalle Commissioni, ha inteso poi novellare il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 177 del 2005, disponendo che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali.
      Occorre poi segnalare che la nuova lettera e) del comma 1, introdotta anch'essa dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente, ha sostituito il comma 3 dell'articolo 23 del medesimo testo unico della radiotelevisione, prevedendo che, fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo, un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale.
 

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      Ai fini dell'esame da parte dell'Assemblea deve in proposito segnalarsi l'esigenza di procedere comunque alla soppressione delle predette lettere c) ed e) del comma 1, in quanto disposizioni di tenore identico sono state già introdotte nell'ordinamento a seguito della conversione del decretolegge n. 159 del 2007.
      La lettera f) del comma 1 reca l'abrogazione dell'articolo 27, comma 3, del testo unico, relativo al cosiddetto «trading delle frequenze» ossia alla possibilità di operare trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che già esercitano l'attività televisiva in ambito locale e nazionale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. Si ribadisce che la disposizione dell'articolo 27, comma 3, del testo unico, nonché l'identica disposizione dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, sono tra quelle oggetto della procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano aperta con la già richiamata lettera di messa in mora della Commissione europea del 19 luglio 2006.
      Il nuovo comma 2 introdotto dalle Commissioni ha previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, a verificare che non si costituiscano posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, ai sensi dell'articolo, 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      Il comma 4, non modificato dalle Commissioni, novella il comma 11 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione relativo al limite antitrust nel sistema integrato delle comunicazioni per le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche - anche attraverso società controllate o collegate - siano superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore. Il limite ora previsto nella misura del 10 per cento del SIC, in luogo di quello del 20 per cento per gli altri soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione secondo il comma 9 dell'articolo 43, è sostituito con il divieto per tali imprese di determinare, attraverso operazioni societarie, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo. Attraverso la modifica introdotta dal comma in esame, si intende superare il limite più restrittivo alla raccolta delle risorse economiche previsto in capo alle imprese che superino il 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, sostituendolo con il divieto sopra illustrato.
      Restano ferme l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione e, al comma 5 dell'articolo 9, l'eliminazione, per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 51, della diffida, alla quale l'Autorità deve attualmente procedere prima di irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
      Quanto alle entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare, il comma 5, nel mantenere invariate alcune delle sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 51, dispone invece l'aumento dell'importo della sanzione per la violazione di disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41 del già richiamato decreto legislativo n. 177 del 2005.
      Il comma 6 introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, volto ad escludere per tutte le sanzioni amministrative ivi previste il beneficio del pagamento in misura ridotta, la cosiddetta oblazione, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. In proposito, le Commissioni hanno introdotto, sempre con riferimento all'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, anche il nuovo comma 2-ter, a norma del quale, in sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di detti titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie,
 

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del numero delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2.
      Il comma 7 reca l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 112 del 2004, tra le quali l'articolo 21, che prevede l'avvio di un processo di privatizzazione della RAI, la modifica della durata della concessione, nonché della composizione e delle procedure di nomina degli organi. È poi disposta l'abrogazione dell'articolo 23, comma 5, a norma del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, a soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione radiotelevisiva, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale, nonché dell'articolo 25, comma 12, secondo cui, fino alla data della conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.
      Il nuovo comma 8, introdotto dalle Commissioni, dispone che, all'articolo 2-bis, comma 4, della legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono aggiunte le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali per la radiodiffusione».
      Il nuovo comma 9, introdotto dalle Commissioni, prevede che il Ministero delle comunicazioni attui le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.
      Il comma 10 reca la formula dell'abrogazione innominata, in base alla quale sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge n. 112 del 2004 e del testo unico della radiotelevisione in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del disegno di legge. A tale proposito, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, appare opportuno precisare puntualmente quali siano effettivamente le disposizioni abrogate.
      L'articolo 10 precisa che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      L'articolo 11 reca infine la clausola di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Conclusivamente i relatori auspicano una sollecita approvazione del disegno di legge, tenuto conto delle importanti finalità del provvedimento che, come si è visto, risponde all'esigenza di prevedere un'apposita disciplina che regoli la transizione alla tecnologia televisiva digitale, nel contempo introducendo tutte le condizioni affinché possa essere evitata la riproposizione, anche nella nuova tecnologia trasmissiva, dell'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico, nonché dell'urgenza di procedere ad un opportuno adeguamento normativo alle prescrizioni evidenziate in sede comunitaria.

Pietro FOLENA e Michele META, Relatori.

 

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